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: Può essere accolta una domanda di contributo, formulata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un istituto residenziale per l'assistenza a portatori di handicap?
Può essere accolta una domanda di contributo, formulata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n.13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un istituto residenziale per l'assistenza a portatori di handicap?
Categoria: Edilizia » Sovvenzionata
"Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto si poterebbe intendere, non è la Regione, bensì il sindaco del comune territorialmente competente a ricevere le domande, ad istruire le relative pratiche e ad assegnare le somme (articolo lO e 11 della legge n. 13/1989). Solo al fine di acquisire un orientamento utilizzabile in eventuali atti direttivi o di coordinamento dell'azione degli enti locali, pertanto, il quesito posto alla Regione trova giustificazione. Ciò premesso va detto, nel merito, che la ""residenzialità"" nella struttura del soggetto portatore di handicap è presupposto essenziale alla definizione della procedura contributiva. Lo scopo della legge n. 13/1989, così come modificata ed integrata dalla legge n. 62/1989, è, infatti, per come ricordato dal Ministero dei lavori pubblici con propria circolare n. 1669/1989, quello di estendere la tematica del supera mento delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (articolo 27, legge 30 marzo 1971, n. 188, agli edifici privati destinati ad uso abitativo. Tale, ovviamente, può essere anche un ""centro o un ""istituto"" (articolo 9. Legge n. 13/1989) purché, appunto, nello stabile il soggetto portatore di handicap abbia dimora stabile e non sia, viceversa, un ""luogo"" con il quale il soggetto instaura rapporti, di carattere amministrativo ed anche riabilitativo, caratterizzati dalla saltuarietà o occasionalità, dove non si svolge, insomma, quella ""considerevole e sotto taluni aspetti primaria sfera della vita di relazione delle persone"" richiesta, quale elemento caratterizzante e discriminante, dalla legge n. 13/1989. Nei casi, pertanto, in cui il rapporto fra la struttura ed il soggetto non presenta i caratteri sopra descritti, non è possibile concedere i finanziamenti previsti dalla su citata legge. "
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