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: Negli edifici di edilizia residenziale privata, in base a quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dal decreto ministeriale n. 236/89, quando devono essere garantiti l'adattabilità, la visitabilità e l'accessibilità degli alloggi e delle parti comuni?.
Negli edifici di edilizia residenziale privata, in base a quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dal decreto ministeriale n. 236/89, quando devono essere garantiti l'adattabilità, la visitabilità e l'accessibilità degli alloggi e delle parti comuni?.
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Nuova edificazione
"L'art. 1 della legge n. 13/89 statuisce, come norma generale, l'obbligo di rispettare talune prescrizioni tecniche in sede progettuale, rimandando peraltro ad un successivo decreto ministeriale il contenuto concreto delle citate prescrizioni. E' ben vero che il comma III dell'art. 1 fissa dei principi generali: essi costituiscono peraltro elementi cogenti non tanto nei riguardi dei progettisti, quanto piuttosto del ministro in sede di emanazione del decreto. Se ciò può aver comportato una sorta di ""sfasamento"" o comunque di non perfetta corrispondenza tra il contenuto della legge e quello del decreto, non c'è dubbio tuttavia che la concreta operatività della normativa va valutata alla luce delle dettagliate disposizioni contenute nel decreto. Alla luce delle prescrizioni tecniche dettate con decreto, pare assodato che in sede di progettazione, qualora si tratti di edifici privi di parti comuni, non deve essere garantita la accessibilità (neppure a livello progettuale), ma soltanto la adattabilità, oltre che la visitabilità nei limiti e con le specificazioni contenute nell'art. 3.4 del D.M. Qualora si tratti di edifici residenziali privi di parti comuni dovrà, per esempio, essere garantita la adattabilità, ai sensi della lettera g) del ridetto art. 3.4. Qualora si tratti di edifici plurifamiliari con parti comuni che non superino i tre piani fuori terra, il decreto fissa il principio che impone il raggiungimento dello standard della visitabilità. La deroga introdotta dall'art. 3.2 riguarda non tanto il requisito della visitabilità, quanto piuttosto quello della accessibilità, con specifico riferimento ai meccanismi di accesso ai piani superiori. Non sembrano sussistere deroghe al raggiungimento, per questo tipo di fabbricati, del requisito della visitabilità. "
| L.13/89 | DM236/89 | adattabilità | visitabilità | accessibilità |
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