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: Quesito in materia di ascensori in edifici pubblici soggetti a ristrutturazione. In un progetto di massima per la ristrutturazione della sede CRI (fabbricato in centro storico risalente ai primi decenni del secolo scorso, senza particolari elementi di pregio), non è stato previsto attualmente l'ascensore. Il fabbricato si compone di tre piani fuori terra e di un quarto piano raggiungibile con la stessa scala esistente con funzione di ripostiglio-vano tecnico la cui pianta è coincidente con quella dei piani sottostanti. Il quesito pertanto riguarda la correttezza delle ipotesi fatte sulla non obbligatorietà dell'ascensore.
Quesito in materia di ascensori in edifici pubblici soggetti a ristrutturazione. In un progetto di massima per la ristrutturazione della sede CRI (fabbricato in centro storico risalente ai primi decenni del secolo scorso, senza particolari elementi di pregio), non è stato previsto attualmente l'ascensore. Il fabbricato si compone di tre piani fuori terra e di un quarto piano raggiungibile con la stessa scala esistente con funzione di ripostiglio-vano tecnico la cui pianta è coincidente con quella dei piani sottostanti. Il quesito pertanto riguarda la correttezza delle ipotesi fatte sulla non obbligatorietà dell'ascensore.
Categoria: Edilizia » Pubblica » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione
La normativa di riferimento, se come sottolineato l'edificio in questione è pubblico, è il DPR 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". Il decreto, all'art.1 comma 3, prevede l'applicazione della normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, non solo agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ma anche a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. In particolare il comma 3 recita: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI". Il decreto, all'art. 19 "Deroghe e soluzioni alternative", prevede situazioni in cui è possibile derogare alle prescrizioni in oggetto. In particolare il comma 2 ammette deroghe negli edifici esistenti in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, mentre il comma 3 prevede per gli edifici soggetti a vincolo (L.1497/1939, L. 1089/1939) deroghe nel caso in cui le opere possano costituire pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato.
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