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: Siamo a chiedere parere in merito, a quali iniziative intraprendere e quali  denunce e richieste di sanzioni nei confronti sia dell'Amministrazione comunale di Collecchio PR, che del tecnico dell'Usl, che insieme hanno rilasciato attestazione di agibilità alla piscina di Collecchio, sebbene sia sprovvista di sollevatori per l'entrata/uscita dall'acqua, per le persone in carrozzina. Nonostante siano stati effettuati dai ns soci, diverse richieste all'Amministrazione citata e un paio di incontri con la società di gestione dell'impianto a metà del 2007, dove erano state comprese dette osservazioni, a tutt'oggi però non è stato risolto nessun problema evidenziato come: sollevatore entrata/uscita vasca, riadattamento funzionale servizi igienici disabili, non a norma. Chiediamo un parere legale, se possiamo sostenere o meno questa nostra posizione
Siamo a chiedere parere in merito, a quali iniziative intraprendere e quali  denunce e richieste di sanzioni nei confronti sia dell'Amministrazione comunale di Collecchio PR, che del tecnico dell'Usl, che insieme hanno rilasciato attestazione di agibilità alla piscina di Collecchio, sebbene sia sprovvista di sollevatori per l'entrata/uscita dall'acqua, per le persone in carrozzina. Nonostante siano stati effettuati dai ns soci, diverse richieste all'Amministrazione citata e un paio di incontri con la società di gestione dell'impianto a metà del 2007, dove erano state comprese dette osservazioni, a tutt'oggi però non è stato risolto nessun problema evidenziato come: sollevatore entrata/uscita vasca, riadattamento funzionale servizi igienici disabili, non a norma. Chiediamo un parere legale, se possiamo sostenere o meno questa nostra posizione
Categoria: Edilizia » Pubblica » Quesiti Giuridici
Sentito l'avvocato si ricorda la seguente normativa. 1) ex art 32 comma 20  L 1986/41, non possono essere approvati progetti di costruzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del DPR 384/1978 (ora ovviamente 503/1996), in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto, 2) ex art 2 bis e 2 ter D.L. 1987 , n 2  in base ai quali, rispettivamente, è previsto il parere del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del R.D. 1939/302 per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 lett. c D.L.1987/2 - impiantistica sportiva finalizzata a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di struttura polifunzionali - da parte dal comitato provinciale Coni per spesa non superiore a £.2.0000.000.000,  e dalla commissione impianti sportivi Coni quando la spesa supera £.2.000.000.000,  che agli impianti di cui al D.L 1987/2 si applicano le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui all'art 32 L 1986/41, 3) R.D. 1039/302 in base al quale per la costruzione di impianti sportivi i relativi progetti sono subordinati al parere degli organi del coni - variamente competenti nei termini detti al punto 2 - Cfr Tar Emilia Romagna 07.02.1983, n.52, 4) art 23 e 24 L 104/1992, con riguardo all'art 24 in specifico il comma 7° " tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità alle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore lavori il responsabile tecnico per gli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità, il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi", 5) L'art 10 e 11 d.m 236/1989 per i riflessi in tema sempre di agibilità ed abitabilità. inoltre, una sentenza della Corte di Cassazione  su argomento analogo (cfr Cass. Civ. 2007/2257) la quale ha ritenuto legittimo il rifiuto di un Comune di corrispondere il corrispettivo del progetto al professionista, allorché lo stesso abbia fornito il progetto in contrasto con i rilievi ostativi formulati dal Coni, evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l'impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, disabili. Ipotesi relativa alla realizzazione di un centro polivalente culturale e sportivo. Sulla base delle norme sopra richiamate concordiamo che vi sia motivo e titolo per chiedere conto all'amministrazione comunale , poi, sulla base della risposta data dall'amministrazione valutare, di conseguenza, le azioni che è possibile intraprendere, eventualmente anche alla luce della Legge sul contrasto alla discriminazione fondata sull'handicap.
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