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Agevolazioni fiscali in seguito alla ristrutturazione di un bagno per una persona disabile. IVA, detrazioni ecc.
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"Eliminazione barriere architettoniche: IVA agevolata La disciplina dell'IVA nell'ambito dell'edilizia è una delle materie di carattere tributario più complesse e farraginose, oltre che in continua evoluzione. Dobbiamo, per forza di cose, essere sintetici. La normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% ""le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche"". Questo significa che possono godere di questo beneficio solo le spese di manodopera degli interventi specificamente volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere. Un esempio: un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persone in carrozzina. Sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, igienici, vasca ecc.) si applica l'IVA al 20%. Su questo aspetto, tuttavia, il Ministero delle Finanze non ha mai fornito indicazioni chiare e, soprattutto estensive nel senso di ampliare l'agevolazione anche ai materiali, ai semilavorati e ai beni finiti che normalmente si utilizzano in questo genere di interventi. La stessa circolare 7/2000, che ""sfiora"" l'argomento è molto ambigua in proposito. Tornando alla normativa, va detto che questa, non limita il beneficio ai soli disabili o ai loro familiari. Ciò renderebbe possibile l'accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale), ma anche su questo manca un chiarimento da parte del Ministero. La condizione che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura. Nella fattura va citato il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II. Va ricordato che ""i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche"" per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto. "
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