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: La L. 13/89 che prevede dei vantaggi per chi abbatte le barriere architettoniche (IVA al 4% e detrazione del 36%) vale anche quando non vi sia alcun disabile?
La L. 13/89 che prevede dei vantaggi per chi abbatte le barriere architettoniche (IVA al 4% e detrazione del 36%) vale anche quando non vi sia alcun disabile?
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici
"La Legge n. 13/89 prevede la possibilità di effettuare modifiche condominiali con maggioranze inferiori rispetto alle altre opere (art.2), di derogare le norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (art.3), di godere di semplificazioni per le autorizzazioni edilizie (art.6). Solo i contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche sono legati ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. L'art. 4.8 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - esplicativa della Legge n. 13/89 - precisa che il contributo è indissolubilmente legato alla presenza di una persona con disabilità qualificata rispetto alla barriera architettonica che si intende abbattere nella casa o nel Condominio. Le altre age-volazioni, invece, non sono collegate alla presenza di una persona con disabilità. La L. 13/89 sancisce il principio secondo il quale deve essere garantita la visitabilità degli edifici alle persone con disabilità, indipendentemente dalla proprietà, dalla permanenza stabile o dai rapporti di parentela. In questo senso si è chiaramente espressa la nota Sentenza del Tribunale di Milano del 26 aprile 1993 (Alc, 1994, 130): ""Ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere architettoniche ex lege n. 13 del 1989 non è necessaria la presenza nell'edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l'immobile anche di natura diversa dalla proprietà (ad esempio in forza di un rapporto di locazione)"". "
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