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: Le ristrutturazioni edilizie la manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo possono essere realizzate in deroga alle disposizioni legislative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche? N.B. nella risposta si cita la legge regionale 6/89 della Regione Lombardia
Le ristrutturazioni edilizie la manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo possono essere realizzate in deroga alle disposizioni legislative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche? N.B. nella risposta si cita la legge regionale 6/89 della Regione Lombardia
Categoria: Edilizia » Pubblica » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione
"Le ristrutturazioni edilizie, la manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo sono oggetto di regolamentazione da parte sia della normativa nazionale che di quella regionale, ambedue le leggi definiscono l'intervento con il richiamo dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 (la legge n. 13 del 1989 con l'articolo 21 lettera LI del DM n. 236/1989 la legge regionale n. 6 del 1989 con l'articolo 13). E' fuori dubbio che nel caso di ristrutturazioni edilizie integrali risultano interamente applicabili, specifiche e puntuali possibilità di deroga, le normative antibarriere. Problemi interpretativi possono sorgere nel caso delle cosiddette ristrutturazioni non integrali di edifici. In questo caso occorre una soluzione interpretativa equilibrata che pur non attribuendo un inaccettabile ""plus valore"" al dettato legislativo, non svuoti di efficacia la normativa esautorandone l'imposizione finalizzata al supera mento delle barriere architettoniche. Per le opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo non paiono esserci particolari dubbi interpretativi, il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1989 prevede l'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche dell'allegato anche per questi interventi che riguardano i punti 2 (mobilità e sosta urbana) 5 (costruzioni edilizie), 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 (edilizia sociale, sale di riunioni e spettacolo, locali pubblici, stazioni, mense e servizi nei luoghi di lavoro), 7 (attrezzature pubbliche). Il citato articolo 13, II comma introduce, però, una limitazione: viene infatti chiaramente stabilito che l'obbligo sussiste limitatamente alle opere di manutenzione straordinaria che riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi o le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse. Ancorché possa apparire superfluo, giova ricordare che in materia edilizia non può imporsi a nessuno l'obbligo di eseguire adeguamenti (salvo rare eccezioni connesse alla sicurezza) per le parti per le quali non sia stato richiesto alcun intervento. Ad esempio il mero riordino dell'impianto elettrico non può implicare il rispetto tout-court della normativa anti barriere. Se così non fosse ci si troverebbe in palese contraddizione sia con il principio poco sopra enunciato che con la non volontà di attribuire un ""plus valore" al dettato legislativo. (oo.pp. regione lombardia) "
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