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Gli spazi destinati ad autorimesse possono essere alienati separatamente dalle unità immobiliari al cui servizio sono stati realizzati?
Categoria: Edilizia » Privata aperta al pubblico » Quesiti Giuridici
Gli spazi destinati a parcheggio nei limiti della dotazione di cui all'art. 41-sexies, della legge n. 1150/1942, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 122/1989, sono legati da vincolo pertinenziale con le unità immobiliari al cui servizio sono stati inizialmente realizzati. Essi, cioè, costituiscono pertinenze ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 c.c. L'art. 818 disciplina il regime giuridico delle pertinenze, stabilendo che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, a meno che non venga disposto diversamente. La norma consente, cioè, di svincolare le pertinenze da quella che è la normale destinazione del bene principale, nel senso che la superficie a parcheggio può essere oggetto di qualunque negozio traslativo, con la conseguenza che la stessa: - può essere ceduta unitamente all'appartamento cui si riferisce, - può essere ceduta liberamente a terzi estranei al condominio, - può restare nella proprietà del costruttore dell'edificio, nell'ipotesi di vendita separata delle singole unità immobiliari. Si rileva tuttavia che la libera circolazione dei locali destinati ad autorimessa è ammissibile nel rispetto sempre e comunque della destinazione originaria e cioè del vincolo pertinenziale con le unità abitative cui afferiscono. Da ciò consegue che il proprietario attuale dell'alloggio di cui la superficie a parcheggio costituisce pertinenza può sempre reclamarne l'uso o la proprietà, previo pagamento di un'indennità corrispondente alla valutazione commerciale del bene. In tal senso si vedano: Cass. Civ. - Sez. Un. - 17.12.1984. nn. 6600, 6601 e 6602, Cons. di Stato - Sez. V - 8.7.1985. n. 225. Orientamento confermato da Cass. Civ. - Sez. Il - 7.3.1997, n. 2036. Si evidenzia che per il legislatore (si vedano l'art. 18 legge n. 765/1967 e gli artt. 2 e 9 legge n. 122/1989) gli «spazi per parcheggi» sono sia le aree scoperte che coperte ed anche i singoli box di pertinenza degli edifici. Giuseppe Turco Liveri, Edilizia e urbanistica, Il Sole 24 Ore, Milano 2004
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