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: Nelle more di un intervento di ristrutturazione che prevede l'inserimento di un ascensore esterno alcuni condomini hanno ottenuto che l'edificio sia sottoposto a vincolo architettonico. Come può essere d'aiuto la legge sull'abbattimento delle Barriere Architettoniche?
Nelle more di un intervento di ristrutturazione che prevede l'inserimento di un ascensore esterno alcuni condomini hanno ottenuto che l'edificio sia sottoposto a vincolo architettonico. Come può essere d'aiuto la legge sull'abbattimento delle Barriere Architettoniche?
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione
Qui di seguito riporto l'articolo 4 della lgge 13/89 riguardante espressamente gli immobili sottoposti a vincolo, sottolineando i commi 4 e 5. Art. 4 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti a rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. 2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso. 3. In caso di diniego, gli interessati possono entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta 4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. 5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della varietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato. In ogni caso provate a valutare l'opportunità di inserire l'ascensore nel vano scala secondario considerando l'eventuale restringimento delle stesse. In questo caso, comunque, ricordo l'articolo 7.5 del Decreto Ministeriale 236, applicativo della legge 13 che prevede: 7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
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