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: Sono un Tecnico della Prevenzione dell'AUSL, mi trovo ultimamente sempre più spesso domande di utenti che richiedono Relazione Tecnica relativa alle caratteristiche delle barriere architettoniche delle abitazioni ai fini della fornitura di montascale. Sono pertanto con la presente a chiedere cortesemente un conforto dal punto di vista tecnico, vi chiedo: 1) Esiste una traccia da seguire per compilare queste relazioni tecniche? 2) esistono delle misure minime già determinate per l'installazione dei montascale, 3) qualora la struttura non consenta l'installazione di montascale si deve proporre una alternativa (vedi ascensore o simili) o no?
Sono un Tecnico della Prevenzione dell'AUSL, mi trovo ultimamente sempre più spesso domande di utenti che richiedono Relazione Tecnica relativa alle caratteristiche delle barriere architettoniche delle abitazioni ai fini della fornitura di montascale. Sono pertanto con la presente a chiedere cortesemente un conforto dal punto di vista tecnico, vi chiedo: 1) Esiste una traccia da seguire per compilare queste relazioni tecniche? 2) esistono delle misure minime già determinate per l'installazione dei montascale, 3) qualora la struttura non consenta l'installazione di montascale si deve proporre una alternativa (vedi ascensore o simili) o no?
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I montascale erogati dal SSN sono apparecchi mobili, che non si installano, ma salgono e scendono le scale aggrappandosi al gradino tramite appositi cingoli gommati o ruote. Il tipo di relazione che deve fornire, se si tratta della relazione che le dicevo, prescritta dal Nomenclatore Tariffario per l'erogazione di montascale mobile, deve solo accertare che la scala non sia superabile mediante una rampa che rispetti le prescrizioni del D.M. 236/89 e che non sia presente un ascensore idoneo al trasporto della persona disabile. La descrizione della scala (numero di rampe e di gradini, rapporto tra pedata e alzata, larghezza, profondità del pianerottolo, ecc.) non è richiesta in base a quanto prescritto dal Nomenclatore, ma può risultare utile a chi fornisce l'apparecchio. Tutto dipende dagli accordi che ci sono tra l'ufficio addetto dell'AUSL e la ditta fornitrice. Per quanto riguarda la consulenza per le soluzioni alternative, questa non sarebbe strettamente richiesta, ma dovrebbe essere effettuata dal tecnico del C.A.A.D. provinciale a meno che non siano presenti altri accordi tra Comune e AUSL
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