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: L'ingresso del mio condominio e il percorso per raggiungere l'ascensore presentano barriere non superabili. E' quindi necessario un intervento di ristrutturazione con la realizzazione di una rampa e, probabimente, con l'installazione di un servoscale. Questi interventi potrebbero essere utili anche ad altre persone che vivono nel mio edificio. Come posso "costringere" il condominio a lasciarmi realizzare l'intervento? Le relative spese vanno suddivise fra i condomini?
L'ingresso del mio condominio e il percorso per raggiungere l'ascensore presentano barriere non superabili. E' quindi necessario un intervento di ristrutturazione con la realizzazione di una rampa e, probabimente, con l'installazione di un servoscale. Questi interventi potrebbero essere utili anche ad altre persone che vivono nel mio edificio. Come posso "costringere" il condominio a lasciarmi realizzare l'intervento? Le relative spese vanno suddivise fra i condomini?
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.13 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"), si occupa delle innovazioni da attuare nei condomini privati per eliminare le barriere architettoniche. Che fare dunque? Innanzitutto è necessario presentare una richiesta formale per iscritto all'assemblea di condominio, tramite l'amministratore, in cui vengono descritti accuratamente gli interventi che si chiede di svolgere. La documentazione dovrebbe essere la più completa possibile (disegni, preventivi e quant'altro possa essere utile ad una valutazione). Nella comunicazione si deve chiedere di porre la richiesta all'ordine del giorno della succesiva adunanza. La legge 13 citata prevede che nel caso in cui il condominio non assuma una decisione favorevole "entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto", la persona interessata può "installare, a proprie spese, servoscala nonchè strutture mobili e facilmente rimovibili". Accade più spesso che l'assemblea condoiniale dia parere favorevole: In tal caso, tuttavia, può legittimamente decidere di suddividere le spese tra i condomini, oppure condizionare il consenso al fatto che l'interessato sostenga in toto la spesa. Va detto infine che un intervento di questo tipo, anche se sostenuto in toto da un solo condomino, si configura come miglioria dell'edificio. Questo significa che non può esserne escluso l'uso ad altri condomini.
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