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: Cambio di destinazione d'uso con opere da residenza ad attività commerciale-direzionale di un'unità abitativa posta in condominio in piani diversi dal piano terra. CASO A: la palazzina, a destinazione residenziale, è già provvista di abitabilità. Nel progetto è stata dimostrata la visitabilità degli spazi comuni e per quanto riguarda la singole unità sono visitabili l'accesso alla zona giorno ed il percorso fino al servizio igienico, il vano scala è stato dimensionato senza prevedere la possibilità di installazione di un ascensore: 1. cambio d'uso è ammissibile con l'installazione di un servoscala per ogni rampa? 2. Se la nuova unità direzionale è posta al piano primo (un solo dislivello), in sostituzione all'impianto di servoscala è ammissibile l'uso di poltrone elevatrici motorizzate messe a disposizione dal titolare dell'attività? 3. E' fatto obbligo al titolare dell'attività direzionale mettere a disposizione una persona in caso di necessità per l'uso del mezzo elevatore? In edifici di non recente costruzione, nei quali l'installazione di servoscala risulterebbe gravosa e di difficile realizzazione, è ammissibile la posa di piattaforma elevatrice di dimensioni inferiori a quanto previsto al punto 5.3.4 dell'allegato alle prescrizioni tecniche della L. R. 6/89? CASO B: palazzina in corso d'opera. Il cambio d'uso da residenziale a direzionale impone l'obbligo di apportare modifiche tali da raggiungere il requisito di accessibilità, ovvero si riconduce al precedente punto (attendere l'idoneità degli alloggi e richiedere successivamente la variazione d'uso? CASO A- - SE LA PALAZZINA E' STATA COSTRUITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DM n. 236/1989: a) con più di tre livelli fuori terra: l'ascensore deve essere installato da subito, b) con meno di tre livelli fuori terra: è consentita la presentazione del progetto di adattabilità. In entrambi i casi vedasi l'ultimo capoverso dell'articolo 3.2 del DM n. 236/1989.
Cambio di destinazione d'uso con opere da residenza ad attività commerciale-direzionale di un'unità abitativa posta in condominio in piani diversi dal piano terra. CASO A: la palazzina, a destinazione residenziale, è già provvista di abitabilità. Nel progetto è stata dimostrata la visitabilità degli spazi comuni e per quanto riguarda la singole unità sono visitabili l'accesso alla zona giorno ed il percorso fino al servizio igienico, il vano scala è stato dimensionato senza prevedere la possibilità di installazione di un ascensore: 1. cambio d'uso è ammissibile con l'installazione di un servoscala per ogni rampa? 2. Se la nuova unità direzionale è posta al piano primo (un solo dislivello), in sostituzione all'impianto di servoscala è ammissibile l'uso di poltrone elevatrici motorizzate messe a disposizione dal titolare dell'attività? 3. E' fatto obbligo al titolare dell'attività direzionale mettere a disposizione una persona in caso di necessità per l'uso del mezzo elevatore? In edifici di non recente costruzione, nei quali l'installazione di servoscala risulterebbe gravosa e di difficile realizzazione, è ammissibile la posa di piattaforma elevatrice di dimensioni inferiori a quanto previsto al punto 5.3.4 dell'allegato alle prescrizioni tecniche della L. R. 6/89? CASO B: palazzina in corso d'opera. Il cambio d'uso da residenziale a direzionale impone l'obbligo di apportare modifiche tali da raggiungere il requisito di accessibilità, ovvero si riconduce al precedente punto (attendere l'idoneità degli alloggi e richiedere successivamente la variazione d'uso? CASO A- - SE LA PALAZZINA E' STATA COSTRUITA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DM n. 236/1989: a) con più di tre livelli fuori terra: l'ascensore deve essere installato da subito, b) con meno di tre livelli fuori terra: è consentita la presentazione del progetto di adattabilità. In entrambi i casi vedasi l'ultimo capoverso dell'articolo 3.2 del DM n. 236/1989.
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RISPOSTA Al PUNTO 1 -CASO A- Il cambio di destinazione d'uso è ammissibile in base a quanto specificato con la precedente lettera b). SE LA PALAZZINA E' STATA COSTRUITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DM n. 236/1989: Il cambio di destinazione d'uso è consentito con l'installazione di un servoscala, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge n. 13/1989. RISPOSTA Al PUNTO 2 DEL CASO A- L'uso di poltrona motorizzata è possibile nel rispetto degli articoli 7.2 e 7.3 del DM n. 236/1989. RISPOSTA AL PUNTO 3 DEL CASO A- Si, nei casi previsti dall'articolo 5.7 del DM n. 236/1989 e quando, in applicazione degli articoli 7.2 e 7.3 dello stesso DM, le specifiche tecniche del meccanismo utilizzato lo prevedono per il suo uso e funzionamento. RISPOSTA AL PUNTO 4 DEL CASO A- Non è ammessa, in generale, la posa di piattaforme di dimensioni inferiori a quelle del punto 5.3.3 del DM n. 236/1989, che rappresenta il minimo prestazionale al di sotto del quale non si consente a persona non deambulante di superare le barriere architettoniche verticali . La deroga può essere autorizzata dal comune solo nei casi previsto dall'articolo 7.4 del DM n. 236/1989 e dall'articolo 29 della L.R. n. 6/1989. In generale si deve applicare quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 3.2 del Dm n. 236/1989. Le modifiche devono essere apportate prima dell'avvenuto cambio di destinazione d'uso, nel rispetto della legge regionale 1/2001 e delle prescrizioni tecniche previste per la nuova destinazione. (oo.pp. regione lombardia)
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