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: "Edificio con tre livelli fuori terra e altri livelli interrati - Mobilità verticale e ascensori - Computo dei livelli - Esenzione dall'obbligo di installazione immediata dell'ascensore Devo realizzare un nuovo fabbricato residenziale di 4 piani: - uno seminterrato (cioè totalmente contro terra su di un lato, completamente fuori terra su quello opposto e parzialmente interrato sugli altri due) dove si trovano le autorimesse, - e tre fuori terra dove si trovano gli appartamenti. Il vano scala comune parte dal piano terra e non scende fino al seminterrato e quindi collega solamente i tre piani residenziali. Per andare dalle autorimesse al vano scala si esce nel cortile e si sale al piano terra tramite rampe con pendenza inferiore all'8% superando un dislivello complessivo di metri 2,70. In un siffatto fabbricato è necessario installare l'ascensore (in quanto ci sono più di tre livelli), oppure no? (in quanto il quarto livello può ritenersi ""estraneo"" all'edificio dato che non è collegato alla scala e può quindi essere assimilato ad un corpo esterno). "
"Edificio con tre livelli fuori terra e altri livelli interrati - Mobilità verticale e ascensori - Computo dei livelli - Esenzione dall'obbligo di installazione immediata dell'ascensore Devo realizzare un nuovo fabbricato residenziale di 4 piani: - uno seminterrato (cioè totalmente contro terra su di un lato, completamente fuori terra su quello opposto e parzialmente interrato sugli altri due) dove si trovano le autorimesse, - e tre fuori terra dove si trovano gli appartamenti. Il vano scala comune parte dal piano terra e non scende fino al seminterrato e quindi collega solamente i tre piani residenziali. Per andare dalle autorimesse al vano scala si esce nel cortile e si sale al piano terra tramite rampe con pendenza inferiore all'8% superando un dislivello complessivo di metri 2,70. In un siffatto fabbricato è necessario installare l'ascensore (in quanto ci sono più di tre livelli), oppure no? (in quanto il quarto livello può ritenersi ""estraneo"" all'edificio dato che non è collegato alla scala e può quindi essere assimilato ad un corpo esterno). "
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Nuova edificazione
"1. Premessa L'edificio previsto ha quattro piani dei quali uno (cosiddetto seminterrato) è destinato ad autorimesse private (al servizio dei condomini) e i sovrastanti tre (interamente fuori terra) sono destinati a residenza. Il piano definito convenzionalmente come ""seminterrato"" è tale in quanto, in ragione della pendenza del terreno, si trova completamente interrato su un fronte, completamente fuori terra sull'altro fronte e parzialmente interrato sui fianchi secondo la linea di raccordo tra i fronti. (La sostanza peraltro non cambierebbe se il piano ""seminterrato"" fosse tale per parziale e uniforme interramento in presenza di terreno pianeggiante) Il piano seminterrato non è collegato ai piani soprastanti con alcuna scala ed è accessibile mediante percorsi (rampe) che presentano dislivelli non superiori all'8%. Per quanto riguarda la mobilità verticale (vero punto sul quale potrebbero sorgere dubbi interpretativi) si chiede se sia necessario l'ascensore in quanto si è in presenza di quattro piani (o meglio, di quattro livelli) o se invece non sussista l'obbligo di installare l'ascensore considerando il piano seminterrato, discontinuo rispetto agli altri piani e non comunicante con loro mediante percorsi interni, come ""estraneo"" all'edificio (assimilabile ad un corpo esterno staccato) e riconducendo l'edificio a soli tre livelli utili. Nel quesito non è detto da quale livello avvenga l'accesso all'edificio (inteso come accesso al vano scala e alle parti comuni per la distribuzione ai vari alloggi) anche se, si presume, ciò non avvenga al piano seminterrato bensì al piano terreno (inteso come interamente fuori terra). 2. Conformità alla normativa nazionale Il riferimento primario è l'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 9 gennaio 1989, n. 13, che rende obbligatoria ""l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini"". Non c'è dubbio che l'immobile richiesto non rientra tra quelli soggetti a quest'obbligo non avendo più di tre livelli fuori terra (l'obbligo colpisce gli immobili che hanno almeno quattro livelli fuori terra), è altrettanto certo che la presenza di un piano interrato o seminterrato (o anche di più piani interrati) non modifica in alcun modo tale conclusione. Il riferimento secondario è il regolamento attuativo, approvato con d.m. 14 giugno 1989, n. 236, e in particolare l'allegato A. La tabella dell'allegato A non fa che ribadire che solo gli edifici plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra sono obbligati all'installazione dell'ascensore, mentre fino a tre livelli fuori terra è sufficiente la possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala) come è detto anche nella nota in calce allo stesso allegato. L'articolo 3.2, del predetto decreto ministeriale, dopo aver prescritto l'accessibilità alle parti comuni (primo comma lettera b), consente l'esonero dall'installazione di ascensori e servo-scala purché sia prevista la possibilità di una loro installazione (alternativa) in un tempo successivo, tutte le volte che gli edifici residenziali non abbiano più di tre livelli fuori terra. E' ovvio che qualora l'accesso (nel senso di unico ingresso all'edificio accessibile ai disabili) fosse ad un livello diverso, ad esempio al piano interrato, al piano seminterrato o al piano pilotis, anche tale livello andrebbe computato, in altre parole i tre livelli da considerare sono quelli fuori terra in ogni caso, aumentati dei livelli interrati o seminterrati, qualora l'ingresso utilizzabile dai disabili per accedere all'edificio, sia collocato solo a questi piani. In tal senso l'articolo 3.2, del predetto decreto ministeriale che, come noto e per principio generale, in quanto norma di attuazione non può essere letto che in conformità alla norma di delega (il già citato articolo 1 della legge n. 13 del 1989), che di per sé non si presta ad equivoci. Una diversa e più restrittiva lettura del predetto articolo 3.2 del decreto ministeriale (nel senso dell'obbligo di installazione di ascensore ogni volta che si superino i tre livelli computando anche quelli interrati e seminterrati) renderebbe il decreto illegittimo per eccesso di delega. E' ovvio che tra le diverse interpretazioni deve essere accolta quella conforme alla legge, in ragione del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi. 3. Conclusioni Viste le caratteristiche costruttive dell'edificio descritto nel quesito, la mancata installazione dell'ascensore è conforme alla normativa nazionale, in materia di superamento delle barriere architettoniche, a condizione che: - sia comunque prevista la possibilità futura di installazione di ascensore o di servo-scala (requisito della adattabilità rispetto alla mobilità verticale), - l'accesso alle parti comuni interne e ai percorsi interni di distribuzione (vano scala e simili) avvenga al livello del piano terreno (e non del piano seminterrato), cioè non vi siano più di tre livelli serviti a partire dal livello al quale avviene l'accesso all'edificio agibile a tutti e senza barriere (requisito dell'accessibilità).
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