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Risultato della ricerca: 8 FAQ
1. Che dimensioni deve avere una scala interna ad un appartamento che collega direttamente il soggiorno con la cantina/tavernetta.
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2. Negozio nel centro storico 2 gradini per accedere. Il pavimento verrà rialzato per inserire riscaldamento in questo modo i gradini raggiungeranno un'altezza di 18 cm con un pedata di 28 cm. Si può fare
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3. Ho installato una pedana elevatrice a casa, per poter superare una rampa di scale. Purtroppo, per essere certo di non avere brutte sorprese, ho sottoscritto un contratto di manutenzione con la ditta installatrice. La spesa relativa al contratto, che si aggirerà sui 500 euro l'anno, posso in qualche modo recuperarla?
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4. Si vuole installare l'ascensore in un condominio formato da 5 piani. Inizialmente c'e' un'unica rampa dopo si formano due scale. Il vano scala e' di larghezza di 1,20 metri. Il Comune il 30 giugno 1994 ha approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il taglio della scala riducendola a 0,90 centimetri. Ma la legge 148/87 e il Dm 246/87, dicono che il vano scala non deve essere inferiore a 1,05 metri. E' legittimo che il Comune abbia approvato il taglio della scala?
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5. "Edificio con tre livelli fuori terra e altri livelli interrati - Mobilità verticale e ascensori - Computo dei livelli - Esenzione dall'obbligo di installazione immediata dell'ascensore Devo realizzare un nuovo fabbricato residenziale di 4 piani: - uno seminterrato (cioè totalmente contro terra su di un lato, completamente fuori terra su quello opposto e parzialmente interrato sugli altri due) dove si trovano le autorimesse, - e tre fuori terra dove si trovano gli appartamenti. Il vano scala comune parte dal piano terra e non scende fino al seminterrato e quindi collega solamente i tre piani residenziali. Per andare dalle autorimesse al vano scala si esce nel cortile e si sale al piano terra tramite rampe con pendenza inferiore all'8% superando un dislivello complessivo di metri 2,70. In un siffatto fabbricato è necessario installare l'ascensore (in quanto ci sono più di tre livelli), oppure no? (in quanto il quarto livello può ritenersi ""estraneo"" all'edificio dato che non è collegato alla scala e può quindi essere assimilato ad un corpo esterno). "
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6. L'ascensore ha lo sbarco nei pianerottoli intermedi delle scale, per raggiungere le abitazioni e necessario scendere o salire una rampa può l' intervento essere configurato come superamento di barriere architettoniche se oltre all'ascensore viene installato un un servo scala solo nell'ultima rampa di salita, in quanto il condomino disabile risiede in quel piano?
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7. "Al 3° piano di una palazzina condominiale di 3 piani abita una persona disabile (con le certificazioni del caso). Le rampe della scala condominiale hanno larghezza cm 120 il prospetto del vano scala ha le seguenti misure: 120-30-120 per poter inserire un ascensore avente ingombro minimo di cm 110x110 - che potrebbe essere installato al centro del vano scala -occorre realizzare un restringimento delle rampe di 40 cmcosicche' il vano scala si presenterebbe in prospetto con le seguenti misure 80-110-80 il comune competente per territorio afferma che esistendo l'istituto della deroga che consentirebbe l'installazione dell'ascensore,e' necessario che un tecnico abilitato autocertifichi attraverso la "" d.i.a."" il rispetto di tutti i requisiti e le norme di legge. Il quesito diventa : i diritti di tutti gli altri condomini che si vedono ristretta la scala condominiale di 1/3 (da 120 a 80) potrebbero davvero essere cosi' compressi ?IN CONCLUSIONE: E' LEGITTIMO POTER INSERIRE L'ASCENSORE NEL CASO IN ESAME ANCHE COL PARERE CONTRARIO DEI CONDOMINI? "
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8. In un condominio in cui abita una persona disabile si vuole realizzare un ascensore. Tale intervento comporta un restringimento del vano scala dagli attuali cm 131 a circa 110 cm nel caso di installazione di ascensore con cabina interna di cm 60 x 100. Il D.M 236 richiede una larghezza dei gradini di 120 cm. E' possibile derogare?
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