Mia figlia č interessata da una disabilitą di natura intellettiva. E' titolare di indennitą di accompagnamento ed č in possesso di un certificato di handicap grave. Quest'ultimo č rivedibile fra due anni. Ho tentato di recente di ottenere l'IVA agevolata su un veicolo, presentando quelle certificazioni come impone, a quanto ne so, la legge. Mi sono vista rifiutare l'agevolazione con la motivazione che l'handicap, essendo rivedibile, non č permanente come prevede la normativa. E' vero? |
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Quella riportata č solo una delle tante lettere di pari tono e contenuto. Denotano che gli organi competenti non conocono nč la normativa vigente in materia di invaliditą e di handicap, nč la normale prassi delle Commissioni di accertamento. Come č noto nel nostro Paese convivono due modalitą di accertamento: una per l'handicap e una per l'invaliditą. Sono diverse fra loro, ma in questo caso hanno in comune l'elemento della permanenza dello stato invalidante.La Legge 104/1992 afferma che "č persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (...)". Ovvio che chi č in possesso del certificato ex art.3 della Legge 104/1992 ha una invliditą permanente.La Legge 118/1971 considera invalidi civili le persone affette "da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo". Altrettanto ovvio che anche chi č in possesso di questo certificato per definizione ha un' invaliditą permanente.L'annotazione della rivedibilitą, se non č temporalmente superata, non puņ quindi incidere sulle definizioni che stanno alla base delle due certificazioni.La rivedibilitą č una pratica ampiamente diffusa che le Commissioni adottano per verificare nel tempo la progressivitą o il mutamento delle situazioni di handicap o di invaliditą, ma che non mette in discussione la permanenza delle minorazioni. |
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