Esiste una genesi normativa (e se sì, qual è) riguardante l'obbligo di dotare di parapetto le pendenze superiori ai 30 cm. o addirittura 50 cm? |
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In merito al quesito sull'esistenza o meno di una genesi normativa che dia la prescrizione di dotare di parapetto dislivelli superiori ai 30 cm o ai 50 cm la risposta è dubbia.L'unico riferimento normativo che dia indicazioni in tal senso è il DPR 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”: il decreto all'art. 68 - difesa delle aperture – al comma 3 stabiliva che “Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.”Premesso che l'ambito di applicazione risulta comunque molto limitato (lavori nelle costruzioni) tale decreto è stato abrogato dal DLGS 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), ma nessun articolo del decreto vigente si pronuncia su indicazioni di questo genere se non all'art. 113 dove silegge che “Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti devono essere dotate di parapetto normale o di altra difesa equivalente e che le rampe, delimitate da due pareti,devono essere munite di almeno un corrimano”.In ambito più generale sono scarse le indicazioni normative riferibili al parapetto e riguardano più la struttura del parapetto che non i termini per l'obbligatorietà della sua presenza.Così nell'art. 8.1.11 del DM 236/89 si legge che “qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza” e all'art 8.1.10 dello stesso DM 236/89, con riferimento alle scale, si stabilisce che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1.00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10”.In linea generale crediamo che abbia senso ricondurre alla misura di un alzata standard (circa 15 cm) l'altezza massima di un dislivello non protetto.Non a caso questa misura è la massima consentita per la realizzazione dei marciapiedi come si evince dal DPR 503/96 art. 5 comma 2 :“il dislivello, tra il piano del marciapiedee zone carrabili ad esso adiacente, non deve superare i 15 cm”.In ogni caso la pericolosità di un dislivello è forse più legata alla sua collocazione e al tipo di utenza che non alla sua altezza e come previsto dal DM 236, art. 4.2.1 “le eventuali variazioni di livello dei percorso devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche”. |
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