Alla Regione Emilia-Romagna è stato sottoposto dal Comune di Bologna un caso di contenzioso con un cittadino disabile che ha fatto richiesta di finanziamento in base alla L. 13/89 per la copertura del terrazzo. Il Comune non ha accolto la domanda in quanto non ha riconosciuto la copertura della terrazza un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche.La Regione chiede un parere al Centro di Informazione. |
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Il Centro ha elaborato, sulla base della documentazione inviata dalla RER, un parere scritto. Protocollo n. 2001/014 MB.Si richiamano alcuni aspetti generali della normativa vigente, nonché della ratio che connota il ventaglio legislativo in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tralasciando la nutrita giurisprudenza costituzionale in materia di tutela al godimento dei diritti soggettivi perfetti e l'inviolabilità degli stessi per qualsivoglia motivo di natura tecnica o economica, appare opportuno richiamare l'attenzione su alcune enunciazioni di principio che le leggi in materia assumono e che si fondano su di un passaggio logico-giuridico finalizzato a riconoscere, tutelare e garantire l'autonomia della persona disabile. In tal senso si richiama ad esempio l'art.1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, laddove sancisce che la Repubblica "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società". Entrando più nello specifico normativo si richiama anche la nozione di accessibilità enunciata dall'art. 2, lettera G) del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", regolamento attuativo dell'art.1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, da cui discende che "per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia". L'esame del caso in questione, oggettivamente limitato dalla carente documentazione pervenuta, induce a considerare prevalente la tutela dell' autonomia del disabile, che nella fattispecie si realizza garantendo l' accessibiltà in condizioni di sicura fruibilità del balcone, indipendentemente dalle condizioni climatiche, apparendo non tanto significativa, o perlomeno non solo, l'estensiva interpretazione dell'art.2 della legge 9/1/1989, n. 13, finalizzata a riconoscere alle persone con ridotta capacità motoria la realizzazione di percorsi attrezzati che, nell'interpretazione letterale della norma, viene riconosciuta solo alle persone non vedenti. |
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