Una Università chiede se la normativa permette l'utilizzo di ausili mobili per il superamento delle barriere al posto di servoscala o comunque ausili fissi. |
Categoria: Edilizia » Scolastica » Quesiti Giuridici |
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"Il DPR 503 del 1996 all'art. 19 comma 3 recita:""3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio."" In questo caso anche se la normativa lo prevede si è fatto presente i problemi che possono derivare dall'adozione di una soluzione del genere: sicurezza, non tutte le carrozzine possono essere adattate al gingolato o simili, le carrozzine elettriche, ecc.Il centro potrà rispondere con un parere scritto in caso di richiesta formale da parte dell'Università." |
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