L'ascensore ubicato nel mio stabile ha le due porte interne che si chiudono automaticamente e una porta esterna che si deve spingere manualmente. Chiedo se si possono eseguire delle modifiche fruendo delle agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, senza dover ricorrere al contributo dei condomini. |
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici |
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Se non ho inteso male la Signora vuole evitare di spingere manualmente la porta di piano (esterna) dell'ascensore.Immagino che tale sua istanza sia stata portata all'ordine del giorno di un'assemblea condominiale. Questo passaggio è indispensabile. L'assemblea potrebbe esprimersi favorevolmente e contribuire alla relativa spesa. Nel caso in cui l'assemblea dovesse respingere l'istanza, la Signora potrebbe, comunque, procedere, a sue spese, alla modifica della porta di piano.Si veda l'art.2, comma 2 della Legge 9 gennaio 1989, n.13, in cui si attribuisce alla persona con disabilità la prerogativa di modificare, fra l'altro, l'ampiezza della porta dell'ascensore per facilitarne l'accesso.Nel caso di specie, la Signora non chiede di ampliare la porta, ma di renderne automatica la movimentazione, che è una richiesta sicuramente meno impegnativa, dal punto di vista strutturale.In definitiva la Signora può attuare modifica, a sue spese, nel caso in cui l'assemblea condominiale si rifiuti di assumere la sua richiesta:Per questo intervento può chiedere il contributo economico ai sensi degli articoli 8 e 9 della citata Legge. |
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