Nel caso di ristrutturazione di un negozio di parrucchiere di 30mq più 10mq. di servizio è obbligatorio che il servizio igienico sia accessibile. |
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No non è obbligatorio che il bagno sia accessibile.La normativa di riferimento è il DM 236/89 , in particolare l'art. 3.4 al punto e) recita e) "nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili, in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta" |
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