"Nel decreto 236 del 14 giugno 1989 si legge al Capo II, articolo 3, al punto 3.2 ""L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, compresi i livelli interrato e/o porticati"". Per primo livello fuori terra si intende il primo piano e pertanto non occorre l'ascensore fino al terzo piano (cioè per edificio composto da piano terra, primo, secondo e terzo piano)? L'eventuale livello interrato costituito da cantine, che essendo accessori, non costituiscono unità immobiliari, possono far considerare il piano terreno, come 1º livello e pertanto determinare la necessità di installazione dell'ascensore all'edificio costituito da seminterrato (cantine) piano terra, primo e secondo piano?" |
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici |

|
|
Considerate le finalità della legge sulle barriere architettoniche è da ritenere che l'obbligo di installare l'ascensore sussista in tutte le parti dell'edificio praticabili, indipendentemente dal fatto che si tratti di accessori o pertinenze, salvo particolari deroghe previste dalla stessa normativa, che non comprendono, comunque, la fattispecie.(oo.pp. regione lombardia) |
| ascenzore |
DM 236/89 |
cantine |
|
| TORNA ALLA LISTA | |