Si vuole installare l'ascensore in un condominio formato da 5 piani.Inizialmente c'e' un'unica rampa dopo si formano due scale. Il vano scala e' di larghezza di 1,20 metri. Il Comune il 30 giugno 1994 ha approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il taglio della scala riducendola a 0,90 centimetri. Ma la legge 148/87 e il Dm 246/87, dicono che il vano scala non deve essere inferiore a 1,05 metri. E' legittimo che il Comune abbia approvato il taglio della scala? |
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La normativa citata e' ormai superata dal Dm 14 giugno 1989, n. 236 (art.7.4) e da altre successive disposizioni rivolte al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, considerato che l'installazione dell'ascensore obbedisce a tali finalitą' e tenuto presente che la norma citata prevede delle deroghe quando e' prevalente il beneficio derivante dell'opera, l'Amministrazione comunale ha operato correttamente.(oo.pp. regione lombardia) |
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