In un fabbricato di nuova costruzione su due piani, composto da otto unita' immobiliari, di cui sette a uso abitativo-residenziale e una, posta al primo piano, a uso ufficio direzionale, sede di attivitą' non aperta al pubblico non soggetta alla normativa sul collocamento obbligatorio, si chiede se per il rilascio del certificato di agibilitą' da parte del Comune relativo al cambio di destinazione d'uso dell'unita' immobiliare da residenziale a direzionale senza esecuzione di opere, debba essere installato il dispositivo per rendere la scala accessibile (servoscala). |
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L'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, riguardante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, si riferisce alle nuove costruzioni, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici. L'articolo 2, comma 60.20 della legge 662/96 prevede che .Nella fattispecie, trattandosi di variazione d'uso senza opere, e' da ritenere che, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non si possa far obbligo alla legge 13/89 e Dm 236/89 che interessa solo nuove costruzioni o ristrutturazioni di interi edifici, a meno che non esistano disposizioni contrarie nella normativa locale (come, ad esempio l'art.21 della legge della Regione Lombardia n°6/1989,richiamata nella legge 6/2001) che pone alcune condizioni.(oo.pp. regione lombardia) |
| agibilitą |
cambio destinazione d'uso |
servoscala |
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