"Secondo il TAR Lombardia-Brescia decisione 507 del 19 maggio 1995, ""Ai sensi dell'articolo 31, lettera b), legge 5 agosto 1978, n. 457, costituiscono lavori di manutenzione straordinaria le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici o per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari o tecnologici, senza alterazione dei volumi, superfici e destinazioni d'uso"".Per questa tipologia di opere, trattandosi di edificio vincolato, era necessaria l'autorizzazione edilizia, per la quale, però, non è previsto il pagamento degli oneri di urbanizzazione in conformità al disposto dell'articolo 48, primo comma della legge 457/78 (TAR Lombardia-Brescia decisione 422 dell'8 settembre 1986).Per interventi su edifici con vincolo monumentale di cui alla legge 1089/39, sono previsti dei contributi da parte dello Stato, in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori e sugli interessi dei mutui, ai sensi degli articoli 35 -43 del D.Lgs 490/1999 .(oo.pp. regione lombardia)" |