Nelle aree comuni di un complesso residenziale destinate a parcheggio per un centinaio di posti auto, un portatore di handicap può ottenere che gli venga assegnato un posto macchine riservato, in prossimità della propria abitazione?. |
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Innanzitutto si deve tenere presente che, indipendentemente dall'esistenza o meno di un portatore di handicap, se gli immobili sono stati costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 31 agosto 1967 n°765, l'art.18 della legge medesima dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione (che dovrà risultare nel relativo progetto a spese del complesso residenziale).Con la successiva legge 122/89 tale superficie è stata prevista in misura doppia.Inoltre, l'art.4 della legge 13/1989 (specifiche 8.2.3) del D.M.236/1989 prevede che "Nelle aree a parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio personale dei disabili.Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura".Come si vede, in ogni caso al portatore di handicap non può mai mancare uno spazio riservato per il posto auto il più comodo possibile(oo.pp. regione lombardia) |
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