In una vecchia costruzione senza ascensore è possibile installarlo, per facilitare l'accesso al portatore di handicap, senza il consenso di tutti i condomini?E le spese come vanno calcolate? |
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L'art.2 della legge 13/1989, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevede che l'assemblea può deliberare l'installazione dell'ascensore con le maggioranze ordinarie di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1136 del codice civile, senza la maggioranza richiesta per le innovazioni.Va anche tenuto presente che la giurisprudenza è orientata da tempo nel riconoscere che la normativa sulle barriere architettoniche è applicabile anche agli invalidi civili ed ai soggetti di età superiore ai 65 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.In pratica, il condominio con la maggioranza di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, può installare a spese di tutti l'ascensore, in quanto è da ritenere che nella fattispecie non ricorrano gli estremi degli articoli 1120 e 1121 del codice civile, non trattandosi di spese voluttuarie. |
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