Laddove vi siano meno di quattro condomini si ha pur sempre condominio, con la conseguente applicabilità dell'articolo 1136 C.C. e quindi dell'articolo 2 della legge n. 13/1989. Nel caso in cui nel condominio vi siano soltanto due partecipanti, difettando la possibilità di formare una maggioranza con riferimento al numero dei condomini, si applicherà la disciplina ex articoli 1105 e 1106 in materia di comunione.(oo.pp. regione lombardia) |