"In caso di modificazioni di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici aperti al pubblico, laddove non sia possibile garantire l'accessibilità, Si può invocare la deroga delle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ovvero può essere applicata la ""visitabilità condizionata"" di cui al punto 5,7 dell'articolo 5 del Dfvl n. 236/1989?" |
Categoria: Edilizia » Privata aperta al pubblico » Quesiti Giuridici |
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"Non si ritiene, innanzitutto, che si possa pensare, nel caso proposto, ad una deroga alle disposizioni in materia di accessibilità per tutti dell'ambiente naturale e di quello costruito, dal momento che tale possibilità non è indicata espressamente dalla normativa in argomento e visto che l'articolo 24, settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n, 104 enuncia una disposizione che, ancorché non riferita espressamente all'ipotesi di mutamento di destinazione d'uso, è espressione della cogenza delle norme in materia di supera mento ed eliminazione delle barriere architettoniche, Tale disposizione, infatti, prevede che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere Impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate Inabitabili e inagibili. SI deve ritenere che Il principio desumibile da tale disposizione possa essere applicato anche nel caso di modificazione di destinazione d'uso, per cui laddove non si garantisca l'osservanza delle disposizioni in materia di accessibilità (e comunque le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate), non si potrà ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità. In questo senso va ricordata la disposizione di cui all'articolo 24, secondo comma, della legge n. 104/1992 che prevede laddove sussistano vincoli derivanti dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, come sostituita dal D.g.r. 490/99, nel caso in cui le autorizzazioni ex articoli 41 4 e 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non possano essere concesse, la conformità alle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi, di "" accessibilità può essere assicurata con opere provvisionali. In conclusione si può affermare che laddove sussistano tutti i presupposti indicati nel punto 5,7 del DM n. 236/1989 e con le modalità ivi previste, potrà essere fatto ricorso alla ""visitabilità condizionata"".(oo.pp. regione lombardia)" |
| L.13/89 |
visitabilità condizionata |
cambio destinazione d'uso |
deroga |
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