Qual'è la disciplina applicabile ad un negozio, o luogo privato aperto al pubblico in tema di abbattimento barriere architettoniche? In particolare per quanto riguarda i servizi igienici? |
Categoria: Edilizia » Privata aperta al pubblico » Quesiti Giuridici |
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Il D.M. 236/89, che si applica anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, all'Art. 3.4 afferma che: "Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:...omissis...e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili, in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, ...omissis..."Appare però dirimente quanto previsto dalla Legge 104/92, legge per l'integrazione e i diritti delle persone disabili, per l'intrinseca efficacia dispositiva dell'art. 23) (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative) che recita testualmente:"...omissis...5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo), o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.Inoltre, l'art.24) (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) dispone:...omissis... 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. "Per ovviare alle incongruenze legate alla mera lettura della normativa, alcuni Comuni hanno adottato regolamenti edilizi più restrittivi e precisi rispetto a quanto richiesto dalla legge, e oltretutto nel campo dei servizi igienici anche i regolamenti d'igiene spesso hanno prescrizioni più rigide del D.M. 236 o del D.P.R. 503.Tali regolamenti vanno perciò consultati per poter dare un parere completo nella fattispecie prevista. |
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