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E' possibile fare richiesta di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13, se un edificio è stato costruito dopo il 1989?
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Nuova edificazione
La Regione Emilia Romagna, insieme a molte altre amministrazioni regionali e municipali lo esclude. La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, all'articolo 9 prevede che siano concessi contributi "per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti". In assenza di interpretazione univoca , originata da norme o circolari, del concetto di "preesistenza" dell'edificio, si riporta qui di seguito risposta diversa al medesimo queito tratta dal n°51_2007 della rivista Mobilità: "È ragionevole ritenere che la preesistenza abbia un significato specifico diverso da quello evidenziato dal Comune. La Legge 13/1989 non prevede infatti contributi per la realizzazione di nuovi edifici o di unità abitative, ma solo per opere direttamente finalizzate al superamento di barriere architettoniche. Quel "già esistenti" precisato dal Legislatore andrebbe interpretato quindi nel senso che i contributi non possono essere concessi per interventi di superamento di barriere architettoniche in edifici in via di realizzazione. Depongono a favore di questa interpretazione i contenuti stessi del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - che deriva dalla Legge 13 citata - che fissa le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Rispetto alle unità abitative il Decreto obbliga alla sola adattabilità e visitabilità (delle parti comuni), ma non all'accessibilità. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Pertanto il Legislatore stesso, ipotizzando interventi (e spese successive) non può aver impedito, nel caso gli edifici siano stati realizzati dopo il 1989, l'erogazione dei relativi contributi. Che fare Contro queste decisioni dei Comuni (o, peggio, delle Regioni), suggeriamo - anzi, caldeggiamo - il ricorso presso il Difensore civico regionale. Non costa nulla e non è necessario farsi assistere da un legale. La prima cosa da fare è richiedere (lo potete pretendere) una risposta scritta con le motivazioni del rigetto del contributo. Il compito prioritario del Difensore civico è quello di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Tenta cioè, con la mediazione e in forma persuasiva, di sanare conflitti prevenendo il ricorso alla giustizia amministrativa. In tal senso interviene su casi specifici, anche chiedendo informazioni sullo stato delle pratiche burocratiche, ma può anche stimolare gli organi di riferimento ad adottare misure e provvedimenti più vicini al cittadino e che evitino disfunzioni o abusi. Il Difensore civico competente per i contributi derivanti dalla Legge 13/1989 è quello della regione di residenza. Ad oggi tutte le Regioni hanno attivato l'ufficio del Difensore civico"
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