in un edifico posto all'interno del centro storico, sottoposto a vincolo di restauro e risanamento di tipo B, viene richiesto di installare un ascensore con vano esterno in quanto le strutture dell'edificio non permettono di realizzarlo internamente.La normativa relativa al piano del Centro Storico non ammette tale intervento, per questo le chiediamo cortesemente di verificare se le disposizioni giurisprudenziali per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevede la possibilità di andare in deroga a ciò in virtù del fatto che il richiedente è invalido al 100%. |
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione |
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Un approccio applicativo, sommariamente individuabile nell'esclusiva interpretazione letterale delle norme, potrebbe orientare all'esclusione applicativa della legge 13/89, nel caso di risanamento-restauro conservativo, tuttavia, l'esame globale e più estensivo del ventaglio normativo in materia introduce forti elementi di dubbio.L' humus della questione quindi, al fine di verificare l'applicabilità o meno della L.13/89, è distinguere tali vincoli nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in cui ricadono entrambe le categorie descritte alle lett. C e D dell'art. 31 L. 457/1978..Sul piano della norma non paiono esservi preclusioni di sorta, tanto che la lettera C art. 31 L. 457/1978 prevede "....il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso". La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 46 del 26.05.1992 ha ritenuto che anche nel restauro o risanamento conservativo è possibile procedere alla demolizione di un vecchio fabbricato e successiva ricostruzione col rispetto di identità di volumi, superfici e caratteristiche. Una seconda sentenza del Consiglio di Stato la n. 1269 dell'11.11.1994, sez.V ha incluso nella categoria di intervento in discussione i lavori di demolizione e ricostruzione delle strutture interne di un fabbricato.La norma (lettera C art. 31 L. 457/1978) precisando la natura del restauro/risanamento conservativo riconosce nella finalità dell'intervento non solo la conservazione dell'organismo edilizio, ma anche la funzionalità rispetto alla destinazione d'uso.Quindi il restauro e/o il risanamento conservativo è un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al quale non pare eccessiva (pur nella controvertibilità della tesi) un'interpretazione estensiva che preveda l'applicazione all'intervento della L.13/89 art 1 e del D.M. 236/89 lett. L.Infatti nel nostro ordinamento giuridico, tenuto conto della legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, d'assistenza, integrazione sociale e diritti della persona handicappata (L.104/1992, ma anche L. 2006/67), non pare più possibile "riportare a nuovo" il patrimonio edilizio già esistente, con interventi di restauro/risanamento conservativo oltre che di ristrutturazione integrale, senza porsi il problema del superamento delle barriere architettoniche. |
| L.13/89 |
bene vincolato |
ascensore |
deroga |
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