Ho acquistato una casa per le vacanze, nella quale ho realizzato interventi di abbattimento delle Barriere architettoniche, in quanto paraplegico. Il Comune in cui è sito l'immobile sostiene che, non avendo al residenza nella nuova casa, non ho diritto ai contributi previsti dalla legge 13/89. Ho letto accuratamente il testo della legge e in nessun luogo compare il requisito della residenza. Inoltre i lavori sono già stati completati e questo sembra un ulteriore motivo di diniego dei contributi. Chi ha ragione? |
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Si riportano qui di seguito gli articoli della circolare del ministero dei lavori pubblici n° 1669/89, che si riferiscono ai due punti da Lei menzionati nel quesito: residenza ed esecuzione dei lavori. La circolare, di cui trova il testo integrale in allegato, è esplicativa della legge 13/89, 4.2 Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà dicui al titolo IX del libro I del c.c.) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacolialla sua mobilità.Ulteriori precisazioni riguardo al concetto di residenza abituale si ritrovano all'art.4.8.....Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si interviene: nonsorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovveroprecaria.Come da Lei menzionato i contributi riguardano le opere non ancora realizzate:4.5 La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate:Di conseguenza il Comune si è espresso in armonia con la normativa vigente.Le ricordiamo però che, se in possesso dei requisiti necessari ( ISEE familiare non superiore a 21.000 euro e certificazione di handicap ex legge 104 art.3 comma 3) può ancora usufruire dei contributi previsti dalla legge 29/1989 art.10, per esempio per i sanitari acquistati, eventuali automazioni di porte e finestre, arredi particolari ecc.). |
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L.13/89 |
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