In un condominio in cui abita una persona disabile si vuole realizzare un ascensore.Tale intervento comporta un restringimento del vano scala dagli attuali cm 131 a circa 110 cm nel caso di installazione di ascensore con cabina interna di cm 60 x 100.Il D.M 236 richiede una larghezza dei gradini di 120 cm.E' possibile derogare? |
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione |
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Il quesito presenta due aspetti distinti seppur collegati fra loro: Il D.M 236/89 al punto 7.5 prevede :"Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantisticiLe suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.".In linea di principio quindi, il limite che lo stesso decreto pone non è insuperabile, nel caso di ristrutturazioni.I criteri con cui il Comune può concedere la deroga sono da rinvenirsi nell'attenzione alla sicurezza dei condomini ( per esempio si veda art. 1120 cc), e quindi ad una valutazione del singolo caso di specie. Per quanto riguarda l'ascensore in sè va notato che le misure di cm 80x120 previste dal D.M. 236/89 e ammesse solo in caso di adeguamento di edifici esistenti, tengono in considerazione gli spazi minimi necessari all'ingresso di una carrozzina ed eventualmente di un accompagnatore. Si consideri infatti che mediamente una carrozzina pieghevole ha una larghezza di circa 60 cm per una lunghezza di 105. Considerando la presenza di una persona seduta sulla carrozzina si arriva facilmente a un ingombro complessivo con lunghezza di 110/120 cm.Da ciò si deduce velocemente che la proposta di un restringimento, seppur limitato, della scala, per la realizzazione di un impianto con larghezza 60 cm e lunghezza 100 risulta improponibile, perché rende del tutto impossibile il trasporto di una carrozzina lungo la scala (occorrerebbe al bisogno montare un servoscala a pedana con ulteriore restringimento della scala, o fare affidamento su un'apparecchiatura mobile).Pertanto l'unica soluzione accettabile può essere quella di inserire un impianto con cabina a norma.Prima dell'installazione è però indispensabile accertarsi che le dimensioni delle scale modificate consentano un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza (Art. 6.2 - D.M. 236/89) e che permettano il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale (Art. 4.1.10 - D.M. 236/89). |
| ascensore |
condominio |
scala/e |
DM 236/89 |
derroga |
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