Si è rivolto a noi un signore, figlio di una coppia di genitori anziani che vive al terzo piano di un condominio di proprietà senza ascensore.Purtroppo, a seguito della decisione da parte del figlio di installare un servoscala a poltroncina all'interno delle scale del condomio, i condomini hanno incaricato un geometra per una perizia, che ha rilevato l'inadeguatezza dell'installazione dell'ausilio e comunicato all'amministratore di cercare una soluzione alternativa. E' possibile imporre l'installazione del servoscala ai sensi della legge 13/89? |
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Il servoscala è incluso in quelle opere facilmente rimovibili che si possono installare anche in assenza di maggioranze condominiali a spese del condomino interessato, quindi è difficile che l'assemblea possa deliberarne la rimozione. Inoltre l'opera abbatte le barriere architettoniche e anche qui è difficile deliberare il ripristino della barriera.La Legge 13 ha proprio lo scopo di eliminare le barriere architettoniche in maniera permanente. Per questo motivo lo Stato (ora la Regione) eroga contributi per opere edilizie (nella quasi totalità dei casi fisse). Se una volta smantellato il servoscala dovesse ripresentarsi l'esigenza del superamento della barriera architettonica, ci si potrebbe ritrovare nella situazione paradossale di poter ottenere dallo Stato (o la Regione) un nuovo contributo per abbattere la stessa barriera.Tuttavia è necessario riportare l'art. 1120 richiamato all'art. 2.2 della Legge 13/89, perché diventa fondamentale in caso di controversia Art. 1120 InnovazioniI condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. E' purtroppo acclarato che problemi di sicurezza prevalgono rispetto alle necessità del disabile. in presenza di una perizia di parte che attesta, in pratica, che le scale sono rese "inservibili all'uso e al godimento" ai sensi dell'articolo 1120 del cc, la legge 13 (che li richiama espressamente all'art.2 dove permette di installare servoscala anche contrariamente al parere degli altri condomini) non può essere invocata.La sentenza del giudice di pace del Tribunale di Firenze N° 18216 del 10/11/2004 dà degli spunti utili ricordando che non si possono invocare tout court le misure riportate nel dm 236 per considerare "inservibili all'uso" tutte le scale di dimnzioni inferiori, e riporta all'analisi del singolo caso.A questo punto però. in presenza di una perizia di parte appare inevitabile il ricorso ad una contro perizia e al giudice di pace |
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L.13/89 |
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