"Da Handylex:Il riferimento legislativo è il Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 (""Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."") e precisamente l'elenco 1 (Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche) del primo allegato al Decreto citato.Le carrozzine elettriche sono comprese nel capitolo ""ausili per la mobilità e la posizione seduta"". E' prevista, una volta valutati i requisiti oggettivi e di prescrivibilità, la fornitura di: ""Carrozzina elettrica per uso interno/esterno (cod. ISO 12.21.27.006)"" e della ""carrozzina elettrica per uso esterno prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici. (cod. ISO 12.21.27.009).Nell'impianto adottato dal Decreto citato sono elencate e tariffate, oltre agli aggiuntivi, anche le riparazioni e sulla questione delle sostituzione della batteria il Decreto non lascia ombra di dubbio.In entrambi i tipi di carrozzine prescrivibili è contemplata, fra le riparazioni, anche la sostituzione della batteria: ""Batteria, da 12 V con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso."" (cod. ISO 12.24.24.603).La sostituzione della batteria è pertanto certamente a carico della ASL che ha erogato il prodotto, a meno che questo non sia ancora coperto da garanzia, nel qual caso la sostituzione è di competenza del fornitore. Va infine sottolineato che la sostituzione della batteria rimane in carico all'ASL anche nell'ipotesi in cui la carrozzina sia stata erogata in regime di riconducibilità." |