"In applicazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche può avvenire anche mediante la realizzazione di scale, anziché di ascensori, servo scala, pedane elevatrici, motocarrozzine, etc., atteso che alcuni tipi di disabilità ""preferiscono"" o ""richiedono"" la presenza di gradini anziché delle strutture anzidette.N.B. nella risposta si cita la legge regionale 6/89 della Regione Lombardia " |
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"In astratto si può sostenere che le scale non costituiscono necessariamente barriera architettonica e che anzi, in certi casi, possano essere più idonee di altre strutture e consentire l'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee. In ogni caso dovrà essere dimostrato il rapporto di utilità tra la realizzazione delle scale (invece che ascensori od altro) in relazione alla disabilità esistente e tutto ciò nell'ambito degli scopi che la normativa in materia si prefigge.E' evidente, infatti, che la realizzazione di scale dovrà essere finalizzata direttamente ""ad assicurare ai cittadini la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito"", così come richiesto dall'articolo 1 della legge regionale 20 febbrai 1989, n. 6 e non potrà essere finalizzata al perseguimento di altri scopi: sanitari, igienici, riabilitativi che, sia pure meritevoli della più grande considerazione, non pare possano essere ricompresi nell'ambito di operatività sia della legge n. 13/1989, sia della legge regionale n. 61/98(oo.pp. regione lombardia)" |
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