Nella demolizione e ricostruzione è possibile l'aumento delle superfici utili e lo spostamento dell'area di sedime? |
Categoria: Leggi |
|
|
Ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, l'intervento di demolizione e ricostruzione è compreso nella categoria della ristrutturazione edilizia con il limite della stessa volumetria e sagoma di quelle preesistenti.Il limite suindicato è più ampio di quello precedente in quanto nella formulazione originaria si prescriveva «la demolizione e la successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente».Ne discende che in base alla nuova formulazione normativa la demolizione e la ricostruzione possono comportare aumenti della superficie utile, sempre che l'aumento non sia espressamente vietato dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale.Il riferimento, inoltre, nella nuova formulazione della disposizione citata non più all'area di sedime rende ammissibile modifiche di collocazione al precedente sito purché non implicanti varianti essenziali (sulla questione si veda Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circo 7.8.2003, n. 4175/316/26, in G.u. 25.11.2003, n. 274).Giuseppe Turco Liveri, Edilizia e urbanistica, Il Sole 24 Ore, Milano 2004 |
| superfici |
|
| TORNA ALLA LISTA | |