Quali opere si intendono con la locuzione «volumi tecnici,,? |
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"Per «volumi tecnici» si intendono le opere edilizie poste a servizio dell'edificio e cioè quelle che hanno una funzione strumentale, anche se essenziale, in relazione all'uso della costruzione principale, senza assumere il carattere di vani utilizzabili chiusi, come, ad esempio, gli impianti termici, idrici, le macchine ascensori ecc.Conseguentemente, non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde utilizzate come locali abitabili, i locali sottotetto utilizzabili ad uso abitazione, i porticati.Si vedano al riguardo:T.A.R. Valle d'Aosta 29.1.1991, n. 9,T.A.R. Lombardia - Brescia - 10.4.1991, n. 309, T.A.R. Abruzzo - L'Aquila - 16.10.1993, n. 465,T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Bolzano - 7.1.0.1993, n. 197 e 22.6.1994, n. 169, IT.A.R. Toscana - Sez. III - 9.12.1996, n. 560,Cons. di Stato - Sez. V - 14.1.1991, n. 44 e 13.5.1997, n. 483.La scala esterna di un edificio va qualificata come volume tecnico, in quanto elemento essenziale per l'utilizzazione dell'immobile.Si veda, in proposito, T.A.R. Friu/i-Venezia Giu/ia 20.5.1991, n. 121.""Giuseppe Turco Liveri, Edilizia e urbanistica, Il Sole 24 Ore, Milano 2004" |
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