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Alcuni concessionari praticano l'agevolazione dell'aliquota IVA alle persone che - come me - sono affette da sordomutismo e sono titolari di patente speciale, altri concessionari assolutamente rifiutano di applicare tale agevolazione. Chi ha ragione?
Categoria: Trasporti
Da Handylex: In effetti, prima del 2000 per usufruire dell'aliquota IVA agevolata non era condizione sufficiente la titolarità di una patente speciale: era infatti necessario che questa fosse stata rilasciata per ridotte impedite capacità motorie con l'obbligo di adattamenti sul mezzo (Legge 9 aprile 1986, n. 97). Quindi le persone affette da sordomutismo pur titolari di patente speciale non avevano diritto a tali agevolazioni. Ma con la legge finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e il collegato fiscale (Legge 21 novembre 2000, n. 342) questa agevolazione è stata estesa anche alle persone sordomute senza l'obbligo di adattamento del veicolo. Pertanto i concessionari ora devono applicare l'IVA agevolata sui mezzi destinati ai sordomuti (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici) con o senza patente.  
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