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Qual è la disciplina degli spazi per parcheggi nelle costruzioni esistenti?
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La legge n. 122/1989 (nota come legge Tognoli), come successivamente modificata ed integrata, al fine di incrementare la dotazione dei parcheggi anche privati, ha dettato una particolare disciplina di favore per i locali destinati ad autorimesse degli edifici esistenti. L'art. 9 della suddetta legge, comma l, come integrato dall'art. 17, comma 90, della legge n. 127/1997, dispone quanto segue: «I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compati. bilmente con la tutela dei corpi idrici». In relazione all'integrazione apportata al citato art. 9 dalla legge Bassanini, la realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici esistenti può avvenire non solo nel sottosuolo degli edifici o nei locali siti al piano terreno dei medesimi ma anche nel sottosuolo delle aree pertinenziali esterne al fabbricato. La realizzazione dei parcheggi in questione può avvenire in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi ma in ogni caso nel rispetto dei previsti vincoli paesaggistici ed ambientali. In particolare, poi, per i parcheggi realizzati nel sottosuolo delle aree esterne al fabbricato la nuova normativa pone la sussistenza di determinate condizioni, nel senso che i parcheggi possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti e cioè di coloro che abitano stabilmente nell'edificio o nel complesso immobiliare cui le aree di pertinenza interessate dall'intervento fanno capo, la realizzazione deve essere compatibile con la tutela dei corpi idrici e non in contrasto, in relazione all'uso della superficie sovrastante, con i piani urbani del traffico. Gli interventi, qualora riguardino aree di proprietà condominiale, vanno preventivamente approvati dall'assemblea del condominio con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Sono comunque vietate, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservi bili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. La realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita ed in ordine alla relativa istanza il citato art. 9, comma 2, prevede il silenzio-assenso, ove il dirigente comunale o il responsabile all'uopo preposto non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta: in caso di formazione del silenzio-assenso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Comune del loro inizio. L'art. 4 del D.L. n. 398/1993, comma 7, lett. h), convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, prevede la facoltà della denuncia di inizio attività soltanto per i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. È del tutto evidente che la disposizione in questione, già non coordinata, con la disposizione di cui all'art. 9 della legge Tognoli, è divenuta più disomogenea a seguito delle integrazioni apportate al suddetto articolo dalla richiamata prescrizione della legge Bassanini. Ora ai sensi dell'art. 22 T.U. per l'edilizia e dell'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, i parcheggi in questione sono soggetti a denuncia di inizio attività. Giuseppe Turco Liveri, Edilizia e urbanistica, Il Sole 24 Ore, Milano 2004
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