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Il nomenclatore tariffario prevede la possibilità di ottenere, in comodato d'uso, un montascale a cingoli utile al superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni dei disabili. Viene però richiesta un'indagine sociale. Quale figura professionale deve svolgere questa indagine?
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"Da Handylex: E' un aspetto non marginale su cui si sta discutendo forse un po' troppo. Riteniamo che solo gli Assessorati regionali alla sanità possano esprimere un parere dirimente e impartire opportune istruzioni ai propri uffici periferici (ASL). Vediamo cosa prevede il nomenclatore, a proposito di montascale a cingoli. ""E' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l'installazione di una rampa di cui al DM Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236, oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione. L'indagine sociale preventiva dovrà attestare l'assoluta indispensabilità di tale dispositivo."" E' bene ricordare che il montascale, a cingoli o a ruote, permette di superare alcuni gradini e pendenze fino a 35°. Il decreto 236/1989 citato fornisce indicazioni tecniche per la realizzazione di opere accessibili cioè prive di barriere architettoniche. La lunghezza di ogni singola rampa non deve essere superiore a 3,20 m. Inoltre la larghezza minima di una rampa deve essere di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote e di 150 cm per consentire l'incrocio di due persone. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Ci pare che la valutazione di questi aspetti non possa essere attribuita ad un assistente sociale, ma sia una competenza squisitamente tecnica da attribuirsi ad un geometra, architetto, perito edile ecc. Sarà la ASL a stabilire di chi avvalersi e se utilizzare personale proprio o se richiedere l'intervento di tecnici in forza presso il Comune di residenza dell'assistito. Il parere verrà poi acquisito nell'indagine sociale richiesta dal nomenclatore. Vi è infatti anche un aspetto sociale da valutare e cioè l'assoluta indispensabilità la del prodotto da parte di quell'utente, e cioè: è effettivamente necessario? Ma anche, aggiungiamo noi: è in grado di utilizzarlo? Lo può usare agevolmente e in sicurezza? Può contare sull'aiuto di qualcuno in caso di guasto o blocco? Un commento a margine: riteniamo che sarebbe più ovvio il coinvolgimento dell'Unità Operativa di Riabilitazione in questo processo di verifica. Ribadiamo che questo è solo un nostro punto di vista, pur condiviso da molti esperti del settore, ma che necessita di indicazioni a livello regionale. "
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