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Quali le agevolazioni IRPEF per  spese sanitarie e mezzi di ausilio?  
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Le seguenti spese sostenute da persone con disabilità sono interamente deducibili dal reddito complessivo: -    spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico), acquisto di medicinali -    assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche), prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali   Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari delle persone con disabilità che non risultano fiscalmente a carico.   È bene ricordare che, in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.    Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l'importo di Euro 129,11. La detrazione è fruibile anche   dai familiari, quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze, non è superiore a Euro 2.840,51). Oltre alle spese elencate in precedenza, sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di Euro 129,11) le spese sostenute per: -   trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche  effettuate durante il trasporto costituiscono spese sanitarie e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente Euro 129,11) -   acquisto di poltrone per persone inabili e minorate non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale -   acquisto di arti artificiali per la deambulazione, -   costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della Legge n. 449/97 e successive modifiche: pertanto, la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sull'importo eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni) -   trasformazione dell'ascensore per adattarlo alle misure della sedia a ruote -   sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 Legge n.  104/92. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.   Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: -   all'accompagnamento -   alla deambulazione -   al sollevamento delle persone con disabilità accertate ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento   La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare della persona con disabilità, se essa risulta fiscalmente a carico.   Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare Il familiare che, nell'interesse di un portatore di handicap titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che, quindi, possono riguardare anche le persone con disabilità), può considerare onere detraibile dall'IRPEF la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dalla persona con disabilità stessa.  In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di Euro 129,11), è complessivamente pari a Euro 6.197,48.   La documentazione da conservare Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati persone con disabilità, oltre a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica istituita ai sensi dell'articolo 4 Legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni Mediche Pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc. Anche i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978 (e le persone ad essi equiparate), sono considerate persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica istituita ai sensi dell'articolo 4 Legge n. 104/92. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti, al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste, anche mediante autocertificazione, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata, se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare: -   per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli Uuffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata, se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata -   per i sussidi tecnici e informatici oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante, che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 104/92.
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