In base a quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come si identifica il soggetto avente diritto al contributo di cui alla legge medesima? |
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Posto che, come chiarito dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, il soggetto avente diritto al contributo si identifica nel soggetto onerato della spesa per la realizzazione dell'opera (che può, pertanto, coincidere con il portatore di handicap, qualora questi provveda a proprie spese, o non coincidere se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi, tra i quali, ad esempio, il proprietario dell'immobile ove risiede l'handicappato o l'amministratore del condominio), si fa presente quanto segue: laddove l'onerato delle spese si identifichi nel portatore di handicap, nel caso di decesso di quest'ultimo, l'avente titolo al contributo andrà individuato in base alle norme del codice civile che regolano le successioni per causa di morte,laddove, invece, la spesa sia stata affrontata da altro soggetto, questi era e rimane, anche dopo il decesso del potenziale fruitore dell'opera, titolare del diritto al contributo in argomento. |
| L.13/89 |
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