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Qual'è la distinzione tra manutenzione straordinaria e intervento di risanamento e di ristrutturazione edilizia?
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La caratteristica peculiare della manutenzione straordinaria è costituita da quegli interventi singoli diretti a conservare l'edificio. Nel caso, invece, in cui si interviene con un insieme di opere di tipo sistematico che rinnovano l'organismo edilizio, pur nel rispetto delle strutture originarie, allora si è in presenza di un intervento di risanamento. Pertanto, mentre limitate modifiche distributive interne rientrano nella manutenzione straordinaria, la modifica dell'assetto distributivo di un'unità immobiliare come i lavori di demolizione e ricostruzione di parti fatiscenti di un edificio rientrano negli interventi di risanamento. Ancora più marcato è il divario tra opere di manutenzione straordinaria e quelle di ristrutturazione edilizia. Infatti, come è già detto, la funzione della manutenzione straordinaria è quella di conservare l'organismo edilizio preesistente, la ristrutturazione edilizia, invece, è rivolta a trasformare, attraverso un insieme sistematico di opere, l'organismo edilizio originano. Così, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria l'accorpamento di più unità immobiliari o la realizzazione di mini-appartamenti al posto di vecchi locali di maggiori dimensioni. Invece la costruzione o ricostruzione di un soppa1co di modeste dimensioni ad uso deposito all'interno di un appartamento o di un esercizio commerciale va di norma considerato opera di manutenzione straordinaria, non comportando aumento di volume, né aumento della superficie utile, né modifica della destinazione d'uso. T.A.R. Toscana - Sez. l - 7.2.97, n. 21. La realizzazione di nuove unità abitative ed il mutamento di destinazioni d'uso, pur giustificate da esigenze di rinnovamento e di restauro, costituiscono ristrutturazione edilizia e non manutenzione straordinaria. Cons. di Stato - Sez. V - 27.2.1998, n. 212. I lavori di totale demolizione e ricostruzione di un edificio non possono essere qualificati in nessun caso quali interventi di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo, presupponendo questi ultimi la conservazione di parte degli elementi strutturali e morfologici dell'edificio preesistente. Cass. Peno - Sez. III - 23.10.2002, n. 35561. Giuseppe Turco Liveri, Edilizia e urbanistica, Il Sole 24 Ore, Milano 2004
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