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Una nota ditta produttrice di montascale ha divulgato un'informativa in cui si afferma la possibilità di ricevere i contributi della Legge 13 anche sull'acquisto di un montascale mobile. E' vero?
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L'art. 4.9 della circolare 1669 del 22 giugno 1989 (della quale alleghiamo il testo) stabilisce che "Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile". Quindi l'erogazione del contributo per beni mobili, ovvero ad esempio per il montascale, è condizionata dall'impossibilità di adoperare impianti fissi. Tra le cause di impossibilità materiale o giuridica possono rientrare problemi strutturali (dimensioni della scala) o la consueta mancata approvazione da parte dei condomini. L'accertamento della presenza di tali condizioni rientra tra le verifiche preliminari che l'amministrazione pubblica deve compiere prima dell'ammissione della domanda (vedi art. 4.13 della circolare). La circolare propone un modulo di domanda per la concessione dei contributi, che alla voce A-9 prevede "acquisto di bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici". Considerando lo stato dell'arte al momento dell'emanazione della legge e l'evoluzione della tecnologia dall'89 ad oggi, per interpretazione estensiva, si può considerare legittima l'erogazione di contributi anche per l'acquisto di beni mobili elettrici quali i comuni montascale oggi prodotti. Ciò nonostante l'evoluzione della tecnologia ha consentito di produrre impianti servoscala fissi con dimensioni sempre più ridotte e con caratteristiche tali da renderli adattabili alla stragrande maggioranza di scale esistenti (si pensi al caso limite dei servoscala con rotaia a soffitto). Risulta quindi molto difficile certificare, all'atto della verifica preliminare, che siano presenti problemi strutturali tali da rendere impossibile l'istallazione del servoscala. Si consideri inoltre che il servoscala fisso viene considerato dalla giurisprudenza un'apparecchiatura facilmente rimovibile, quindi equiparabile, ai fini giuridici, ad un montascale mobile. Riassumendo: laddove il disabile abbia un invalidità totale con indennità di accompagnamento il problema non si pone, perché di fronte alla gratuità dello strumento e alla possibile riconducibilità di almeno una parte della spesa, difficilmente l'utente sceglie di sostenere privatamente la spesa facendo domanda di L. 13/89. Nel caso in cui non ci siano le condizioni prescritte da Nomenclatore Tariffario, l'utente può scegliere di acquistare il montascale e di fare domanda di L. 13. L'amministrazione deve quindi accollarsi la responsabilità di approvare l'erogazione del contributo per uno strumento non strettamente conforme a quello richiesto dal modulo della domanda e solo a fronte di effettiva impossibilità materiale o giuridica.
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