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"Al 3° piano di una palazzina condominiale di 3 piani abita una persona disabile (con le certificazioni del caso). Le rampe della scala condominiale hanno larghezza cm 120 il prospetto del vano scala ha le seguenti misure: 120-30-120 per poter inserire un ascensore avente ingombro minimo di cm 110x110 - che potrebbe essere installato al centro del vano scala -occorre realizzare un restringimento delle rampe di 40 cmcosicche' il vano scala si presenterebbe in prospetto con le seguenti misure 80-110-80 il comune competente per territorio afferma che esistendo l'istituto della deroga che consentirebbe l'installazione dell'ascensore,e' necessario che un tecnico abilitato autocertifichi attraverso la "" d.i.a."" il rispetto di tutti i requisiti e le norme di legge. Il quesito diventa : i diritti di tutti gli altri condomini che si vedono ristretta la scala condominiale di 1/3 (da 120 a 80) potrebbero davvero essere cosi' compressi ?IN CONCLUSIONE: E' LEGITTIMO POTER INSERIRE L'ASCENSORE NEL CASO IN ESAME ANCHE COL PARERE CONTRARIO DEI CONDOMINI? "
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici » Ristrutturazione
il D.M. 246 del 16 Maggio 1987 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" all'art. 2.4 prevede una larghezza minima della scala di cm 105 per edifici con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m (per altezza antincendio si intende la massima distanza misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso). Questa misura è quindi da tenere come riferimento nel caso in cui l'edificio rientri tra quelli interessati dalla normativa. É vero che il taglio della scala per fare posto all'ascensore si colloca tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche regolata dalla Legge 13/89 e dal D.M. 236/89, ma è pur vero che la stessa legge 13/89 là dove prevede deroghe alle norme sulle distanze è ferma per quanto riguarda l'aspetto legato alla sicurezza. Il secondo comma dell'articolo 6.2 D.M. 236/1989 precisa che l'installazione di un ascensore all'interno del vano scala non può compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso d'evacuazione in situazione d'emergenza. Il precetto, in quanto tale, non ci pare derogabile con riferimento all'aspetto legato alla sicurezza, se si tiene conto che, ai sensi dell'art 6, comma 1, L. 13/1989 l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 della stessa legge, devono essere realizzate nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Inoltre il D.M. 236/89 al punto 4.1.10 prescrive che la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale. Oltre a ciò occorre ricordare che le misure dell'ascensore che verrebbe installato non sono conformi a quelle prescritte da D.M. 236, che prevede, in caso di adeguamento, una lunghezza della cabina non inferiore a cm 120 (considerando come lunghezza il lato ortogonale a quello della porta) e una larghezza di cm 80. Si consideri che l'ingombro di una carrozzina pieghevole per esterni, comunemente erogata da nomenclatore tariffario e comunemente utilizzata dalle persone anziane, è attorno ai 105/110 cm, senza considerare l'ingombro dei piedi della persona trasportata
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