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In un intervento di ristrutturazione si presenta la necessità di interompere un pianerottolo di profondità 240 cm con un gradino intermedio. C'è qualche riserva da parte della normativa sull'abbattimento delle Barriere Architettoniche?
Categoria: Edilizia » Privata » Quesiti Giuridici
"In base al D.M. 236/89 nelle scale comuni la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale. Oltre a ciò, in base al D.M. 236/89 viene anche stabilito che in caso di ristrutturazione o nuova costruzione ""quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice."" Quindi se non si prevede un vano per la collocazione di una piattaforma elevatrice bisogna prevedere l'utilizzo di un servoscala a pedana. Il servoscala a pedana necessita di una scala di larghezza non inferiore a 120 cm, con la stessa profondità sul pianerottolo e indicativamente uno spazio di sbarco a piano terra di circa 180 cm per la larghezza della scala. Per verificare l'ingombro e il funzionamento di queste macchine si suggerisce di consultare direttamente le ditte. Sui siti internet sono riportate le specifiche tecniche e gli spazi di manovra. In sintesi, a nostro parere il pianerottolo così interrotto non costituisce un ostacolo al rispetto della normativa: si tenga presente che ogni dislivello isolato così come ogni inizio e fine rampa dovrebbe essere opportunamente segnalato per favorirne la percezione a persone non vedenti e ipovedenti (si vedano gli artt. 4.1.10 e 8.1.10 del D.M. 236/89). Suggeriamo però di verificare che la discontinuità della scala non costituisca un ostacolo all'inserimento di un servoscala a pedana"
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